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A.R.I.

Associazione Radioamatori Italiani

Regolamento della Sezione A.R.I. della Spezia

        

 

 

Disposizioni generali

 

Art. 1 Costituzione e scopi 

La Sezione A.R.I. della Spezia è costituita il 28 Luglio 1946 come unità locale di coordinamento dei Soci dell'Associazione, secondo lo Statuto Sociale allora esistente. 

Giusto il disposto dello Statuto attuale, del suo Regolamento di Attuazione e del Regolamento del Comitato Regionale Ligure (da ora C.R.L.), il regolamento di Sezione viene armonizzato alla bozza redatta dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

Detto regolamento entra in vigore nella nuova stesura dal 27 febbraio 1998 e dopo approvazione dell'Assemblea del C.R.L. (n.d.r.: avvenuta con approvazione e ratifica al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria del C.R.L. del 14 febbraio 1999).

 

Scopi della Sezione sono

  • Riunire a scopi scientifici e culturali, prescindendo da qualsiasi questione di carattere commerciale, industriale, religioso o politico, i radioamatori, soci dell'A.R. I., aventi abituale dimora in zona di competenza territoriale della Sezione stessa, ovvero di altri, residenti in Liguria, che abbiano fatto specifica richiesta di appartenervi, giusto quanto stabilito dallo Statuto e dal suo Regolamento Applicativo. 
  • Incrementare studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove. 
  • Costituire un centro di informazioni tecniche a disposizione degli aderenti. 

 

Art. 2 Competenze 

Allo stato, la competenza territoriale corrisponde al territorio di tutta la Provincia. 

L'ambito dei contatti di pertinenza è relativo ad ogni autorità od Ente dell'ambito Provinciale.

Naturalmente tali competenze potrebbero mutare nel caso venissero costituite nuove Sezioni. 

In tale caso le competenze sarebbero ripartite dal C.R.L. all'atto della formalizzazione della costituzione di tali Sezioni.

 

Art. 3 Patrimonio 

È costituito da quanto previsto dalle Disposizioni di Legge per una fattispecie corrispondente alla Sezione così come definita dallo Statuto dell'Associazione. 

Il titolo di possesso del patrimonio è comunque limitato dal disposto delle norme dello Statuto Sociale e del suo Regolamento Applicativo.  

 

Art. 4 Ammissione a Socio dell'A.R.I. 

L'ammissione a Socio dell'Associazione avviene secondo il disposto dell'Art. 9 dello Statuto Sociale, con riferimento inoltre al dettato degli Art. 6 e 7. 

All'atto della presentazione della domanda di ammissione, che deve avvenire attraverso la Sezione competente, il Consiglio Direttivo locale dopo avere reso pubblico ai Soci aderenti alla Sezione il nome del richiedente, a che possano essere presentate eccezioni al suo ingresso, curerà l'inoltro della documentazione, alla Sede Centrale, accompagnata da motivato parere. 

 

Art. 5 Diritti dei Soci aderenti alla Sezione  

I Soci A.R.I., in regola con il pagamento delle quote Sociali, che aderiscono alla Sezione, hanno diritto: A) a prendere parte, se Soci effettivi, alle votazioni sia in Assemblea di Sezione che per Referendum.  B) a presentare eccezione avverso l'ammissione di un nuovo Socio od avverso la permanenza nell'Associazione di persona priva dei necessari requisiti o che compia atti non in accordo con le disposizioni Statutarie e Regolamentari. 

C) a godere di tutte le facilitazioni che la Sezione pone a loro disposizione. 

 

Art. 6 Recesso ed esclusione  

Il recesso e l'esclusione dall’Associazione del Socio in base al disposto delle Norme Statutarie, Art. 12 A) e B). Ovviamente pari effetto si ripercuote nei riguardi della Sezione cui aveva aderito.

 

Ordinamento

Titolo 1° - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 Organi della Sezione

Sono Organi di Sezione: 

  1. L'Assemblea di Sezione 
  2. Il Consiglio Direttivo 
  3. Il Sindaco 

 

Capo 1° Assemblea di Sezione

 

Art. 8 Composizione

Le Assemblee di Sezione possono essere Ordinarie o Straordinarie. 

Esse sono composte da tutti i Soci aderenti alla Sezione in regola con il pagamento delle quote Sociali. Il diritto di voto è riservato ai soli Soci A.R.I. effettivi. 

L'Assemblea ha valore se presente il Presidente od il suo Vice. 

 

Art. 9 Assemblea Ordinaria 

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio una volta all’anno entro il 15 di gennaio dell'anno successivo. 

 

Art. 10 Assemblea Straordinaria  

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata direttamente dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Sindaco, od a richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, per provvedimenti di notevole importanza.  In tali ultimi due casi il Consiglio deve indire l'Assemblea entro e non oltre giorni 30 dalla richiesta.  

 

Art. 11 Formalità per la Convocazione 

Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data e l'ora in cui saranno tenute le Assemblee.

 La comunicazione di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, recante l'indicazione degli argomenti all'O.d.g. deve essere fatta pervenire a tutti con anticipo di almeno 15 giorni sulla data di convocazione.

Art. 12 Competenza dell’Assembla Ordinaria 

Dovranno figurare all'ordine del giorno e saranno sottoposti ad approvazione:

  1. Relazione del Presidente sul l'andamento generale della Sezione. 
  2. Relazione del Sindaco sulla gestione economica.
  3. Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario trascorso. 
  4. Bilancio preventivo dell'anno entrante. (Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà con il primo gennaio). 
  5. Argomenti eventualmente proposti dal Consiglio o dal Sindaco. 

 

 

Capo 2° Consiglio Direttivo

Art. 13 Composizione 

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti per referendum personale e diretto fra i soci aderenti alla Sezione che godano di tutti i diritti, esso dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge a sua volta fra i suoi membri:

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

Il Segretario / Cassiere.

Tutte le Cariche Consiliari sono gratuite, salvo rimborso spese per particolari incarichi, il cui ammontare verrà stabilito all'atto del conferimento da parte dell’Organo che lo conferisce. 

 

 

Art. 14 Elezione

Per le elezioni del Consiglio, nonché del Sindaco di cui a Capo 4°, su disposizione del Sindaco stesso sarà convocata un’Assemblea, che può coincidere con l'Assemblea Ordinaria, in cui saranno eletti due Scrutatori fra coloro che, non aventi cariche Sociali, godano di tutti i diritti. 

In tale Assemblea verranno pure fissate le modalità operative per le elezioni. 

Il Sindaco ed i due Scrutatori costituiranno la Commissione Elettorale. 

Il Sindaco provvedere a che venga inviato a tutti gli aventi diritto di voto, secondo quanto riportato nel tabulato Soci A.R.I. relativo alla Sezione edito dalla Segreteria Generale, la scheda di votazione firmata dai due scrutatori, comunicazione circa le modalità per esprimere il voto. 

Completato lo spoglio delle schede pervenute, che dovrà essere pubblico, la Commissione Elettorale redigerà e firmerà il Verbale ai Referendum, ove saranno indicati: 

Numero delle schede inviate. 

Numero delle schede pervenute. 

Numero delle schede valide. 

Numero delle schede nulle. 

Numero delle schede bianche. 

Preferenze riportate da ciascun candidato.  Nomi dei candidati eletti.

Con la consegna al neo Sindaco del Verbale di Referendum la Commissione Elettorale terminerà i suoi compiti.

I Membri del Consiglio eletti provvederanno, alla presenza del Sindaco, alla distribuzione delle cariche entro giorni tre dalla data dello scrutinio. 

Il neo Segretario riceverà dal Sindaco il Verbale di Referendum, lo completerà con l'elenco delle cariche assunte dai membri del Consiglio e provvederà ad affiggerne copia alla bacheca di Sezione nonché ad inviarne copia alla Segreteria Regionale, cui dovranno essere inviate anche due copie, accuratamente compilate, del modulo prestampato fornito dal C.R.L. 

Le copie del modulo dovranno essere, inviate, totalmente riempite, anche in caso di variazione delle cariche che avvengano durante biennio di mandato. 

Art. 15 Convocazione 

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno ogni 180 giorni. 

Il Presidente disporrà a che venga comunicato a tutti i Componenti il Consiglio ora, data ed O.d.G. dei lavori, con preavviso di almeno tre giorni. 

Dovrà essere informato anche il Sindaco che parteciperà a Sua discrezione senza possibilità di voto ma con diritto di eccezione per quanta non fosse in linea con Statuto, Regolamenti, Procedure.  Nei casi in cui vengano trattati argomenti di loro specifico interesse, possono essere convocati e partecipare alla Riunione del Consiglio anche i Coordinatori per le varie attività.  

Art. 16 Poteri 

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Statuto o Regolamento non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea di Sezione. 

Il Consiglio fornisce il parere sull'ammissione di nuovi Soci, di cui all'Art. 4. 

Nomina e revoca inoltre i Coordinatori di Sezione per le varie attività che forniranno supporto al Consiglio di Sezione. 

ln caso di dimissioni di un incaricato, chi sarà nominato in sua vece conserverà l'incarico solo per il periodo residuo del biennio in corso. 

Il Consiglio risponderà direttamente all'Assemblea per l'operato dei Coordinatori, che dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ciò che è riportato all'Art. 10 delle norme Regolamentari del C.R.L. (NDR: L’art. 10 del regolamento del C.R.L. è riportato per comodità a seguito della presente).

Art. 17 Validità delle riunioni 

Sono valide le riunioni cui partecipano almeno 3 Consiglieri. 

Ogni riunione dovrà essere presieduta dal Presidente od in caso di Sua indisponibilità, dal Vice Presidente.  Eccezionalmente, se in loro assenza, necessitassero decisioni non rimandabili, presiederà il Consigliere con maggiore anzianità di Associazione. 

Saranno valide le deliberazioni prese a maggioranza dei voti. 

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 18 Vacanza dei Consiglieri 

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, oppure in caso venga dimissionato per gravi fatti, i restanti Consiglieri possono provvedere alla surroga con il primo dei non eletti, nonché, se del caso, ad una redistribuzione delle cariche. 

La surroga è possibile per un massimo di due Consiglieri nel biennio di incarico del Consiglio. 

La variazione dovrà essere resa nota a tutti mediante affissione di comunicato alla bacheca di Sezione.  Ne dovrà essere data notizia anche alla Segreteria Regionale, mediante invio di due copie dei moduli di cui ad Art. 14. 

In caso di ulteriori dimissioni, o per espresso desiderio dei membri del Consiglio restanti che non desiderino procedere alla surroga, il Sindaco provvedere ad indire un Referendum ad “hoc” per la elezione dei membri mancanti. 

La elezione avverrà secondo quanto previsto all'Art. 14. 

Gli eletti resteranno in carica solo per il periodo residuo di legislatura. 

Per manchevolezze gravi riguardanti gli Amministratori questi possono essere dimissionati dal C.R.L., che nominerà un Commissario il quale rappresenterà la Sezione durante il periodo in cui il Sindaco indirà nuove elezioni. 

Nel caso di cui sopra verrà eletto anche un nuovo Sindaco. 

 

Capo 3° Libri Sociali obbligatori e facoltativi

Art. 19 Libri delle adunanze e delle deliberazioni 

Per ogni riunione del Consiglio dovrà essere riportato sul libro sintetico procedimento verbale con chiara indicazione di data ed ora in cui si è tenuta nonché con i nomi degli intervenuti. 

Per ogni deliberazione dovrà essere indicato il numero dei voti riportati, e specificazione di chi li ha espressi. 

Il documento dovrà essere firmato dal redattore, nonché da chi ha presieduto la riunione. 

Detto documento, riunito in fascicolo, con tutti gli allegati che si riferiscono alla riunione stessa, numerato progressivamente, con indicazione dei documenti che lo compongono e firmato a cura del Sindaco, sarà inserito nel libro di cui a titolo. 

B) Libro delle Adunanze delle Assemblee 

Per ogni riunione dell'Assemblea dovrà essere redatto un adeguato procedimento verbale con chiara indicazione del tipo di assemblea, dell'O.d.G., data ed ora e luogo in cui si è tenuta, riportante inoltre numero dei presenti aventi diritto al voto. 

Dovranno essere indicati gli interventi relativi ai vari punti dell'O.d.G. 

Per ogni deliberazione dovrà essere indicato il numero dei voti riportati. 

Il documento dovrà essere firmato dal Redattore, nonché da chi ha Presieduto l'Assemblea il documento, riunito in fascicolo, con tutti gli allegati che si riferiscono all'Assemblea, numerato progressivamente, con chiara indicazione dei documenti che lo compongono e firmato a cura di un (del) Sindaco, sarà inserito nel libro di cui a titolo. 

Copia completa del fascicolo dovrà essere inviata alla Segreteria del C.R.L. 

Nello stesso libro saranno inseriti, con uguali modalità, copia di tutti i documenti relativi alle elezioni di cui ad Art. 14, ad esclusione delle schede che dovranno comunque essere conservate. 

 

Art. 20 Libro giornale e Libro inventario 

La sezione dovrà inoltre tenere: 

A) Libro contabile 

In detto libro con pagine numerate progressivamente, il Cassiere provvedere a riportare, con sequenza cronologica le entrate ed uscite di cassa. A dimostrazione delle quali saranno conservate tutte le pezze di appoggio relative.

b) Registro inventario 

In detto registro il Segretario dovrà riportare notizia di tutti i beni in possesso e/o comodato della Sezione.

 

Art. 21 Libri Sociali facoltativi

La Sezione può tenere, se lo ritiene opportuno per lo svolgimento della Sua attività, altri libri Sociali.

 

 

 

CAPO 4° II Sindaco

 

Art. 22 Elezioni 

 

Il Sindaco è eletto con le stesse modalità e contestualmente alla elezione dei Membri del Consiglio. 

Come i Consiglieri, il Sindaco dura in carica due anni e può essere rieletto. 

I candidati Sindaci dovranno avere almeno dieci anni continuativi di anzianità associativa e mai avere subito sanzioni disciplinari. 

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra, sia Nazionale che Periferica. 

La carica è assolutamente non retribuita, salvo rimborso spese quando non diversamente erogato. 

 

 

 

Art. 23 Poteri  

 

Il Sindaco ha facoltà di controllo ed eccezione su ogni atto documento relativo alla vita della Sezione.  Si deve assicurare che ogni azione degli Organi della Sezione non sia in contrasto con lo Statuto, con i Regolamenti, e con le Vigenti Leggi. 

Ha diritto di eccezione sui lavori di Assemblee o riunioni cui partecipi. 

Ha diritto di contattare altri Colleghi, ad ogni livello, per chiarimenti e spiegazioni. 

Può richiedere la convocazione di Assemblee Straordinarie cui relazionerà sui motivi della richiesta.  Denunzia ogni irregolarità, verificatasi ai competenti Organi, fino a giungere alla denunzia del Consiglio Direttivo al Collegio Sindacale del C.R.L. 

In veste di Revisore dei conti, controlla e certifica i rendiconti economici della Sezione. 

 

Art. 24 Vacanza del Sindaco 

 

In caso di dimissioni durante il periodo di mandato, subentra il primo dei non eletti che conserva il resto del biennio in corso. 

Se ciò non fosse fattibile, il Consiglio convocherà una Assemblea straordinaria che nominerà una commissione elettorale di tre persone la quale provvederà ad indire un referendum per la nomina di un nuovo Sindaco. Nella Commissione la persona più anziana di Associazione assumerà l’incarico di “Sindaco ad acta”.

Seguirà quindi tutto l'iter previsto per le elezioni così come già indicato all'Art. 14. L'eletto conserverà l'incarico fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

 

Art. 25 Gratuità di cariche ed incarichi 

 

Come già riportato all'Art. 13 per quanto riguarda il Consiglio ed all'Art. 22 per quanto attiene il Collegio dei Sindaci, ogni carica od incarico sono assolutamente gratuiti. 

Possono essere erogati rimborsi spese in particolari casi. 

L'ammontare di tali rimborsi deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico, da parte dell'Organo conferente.

 

 

Capo 5° Votazioni e Delibere

 

Art. 26 Votazioni e delibere  

 

Le votazioni avvengono per Referendum od in Assemblea. 

 

Art. 27 Votazioni per Referendum od in Assemblea 

 

Le votazioni per referendum relative al rinnovo delle cariche del Consiglio e del Sindaco sono già state esaminate agli Art. 14, 18, 22 e 24. 

Possono però essere indette altre votazioni per referendum su decisione dal Consiglio o su richiesta dell'Assemblea di Sezione. 

Queste riguardano l’adozione di provvedimenti che si considerino vitali per la Sezione. 

In particolare possono riguardare lo scioglimento della Sezione stessa, sebbene non si siano verificate le condizioni previste dall'Art. 10 delle Norme Regolamentari del C.R.L.

Tutte le altre delibero che, non rientrino in quanto indicato, possono essere prese in Assemblea. 

 

Art. 28 Chiusura votazioni per Referendum 

 

Nel caso le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, esse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato gli aventi diritto al voto possono inviare a mezzo posta alla Sezione, ovvero consegnare manualmente, la scheda con il loro voto. 

 

Art. 29 Sorveglianza e scrutinio 

 

Per garantire la regolarità del Referendum, il Sindaco stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l’invio e controlla le operazioni di scrutinio eseguite da due scrutatori nominati fra gli aventi diritto al voto, non aventi cariche. 

Di ogni Referendum deve essere redatto apposito verbale firmato dal Sindaco. 

Il segretario provvederà ad affiggere in bacheca copia di detto verbale ed inviarne una alla Segreteria del C.R.L.

 

Art. 30 Percentuale votanti in Assemblea 

 

In prima convocazione l'Assemblea può deliberare quando presenti almeno il 50% +1 dei Soci A.R.I., aderenti, alla Sezione aventi diritto al voto.

In Seconda Convocazione, che sarà fissata per il giorno successivo rispetto alla prima perché siano valide le deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti.

I voti di astensione non concorrono alla formazione del quorum. 

Un Socio può rilasciare delega circostanziata di rappresentanza ad un altro Socio. Non è consentito che ogni Socio abbia più di una delega. 

 

 

Art. 31 Organi dell’Assemblea 

 

Di norma il Presidente, od il Suo Vice, presiederà l’Assemblea tuttavia l'Assemblea stessa può richiedere che la Presidenza sia assunta da uno dei presenti che goda di tutti i diritti. 

Sarà cura del Segretario provvedere alla stesura del Processo verbale. 

Egli può richiedere di essere coadiuvato nel suo compito da uno dei Componenti l'Assemblea.  Chi Presiede può nominare un Segretario di Assemblea in assenza.

 

Art. 32 Procedimenti verbali 

Come indicato ai precedenti articoli del presente regolamento, ogni riunione, assemblea o votazione per Referendum richiede la compilazione di adeguato procedimento verbale. 

Ad esclusione di quelli relativi alle riunioni di Consiglio, copia di tutti gli altri deve essere inviata alla Segreteria del C.R.L. 

Essendo questo un atto amministrativo, sarà curato dal Segretario. 

 

Art. 33 Obblighi del Presidente 

Il Presidente deve assicurarsi che si sia provveduto ad inviare copia alla segreteria del C.R.L. dei procedimenti verbale completi dei relativi documenti, entro giorni cinque dalla tenuta di assemblee o votazioni  per referendum di qualsiasi tipo.

 

Titolo 2° rappresentanza e Firma

 

Art. 34 Presidente e Vicepresidente 

 

Presidente  

La rappresentanza, nonché ogni responsabilità, esclusiva del Presidente di Sezione, tale prerogativa non è delegabile. 

Ne consegue che ogni rapporto formale con i Soci, con le altre Sezioni, con la Regione, con la Sede Centrale o con l'esterno può essere tenuto solo ed esclusivamente dall'avente titolo. 

Ogni comunicazione o missiva deve quindi recare la firma del Presidente. Il Presidente è componente di diritto del Comitato Regionale in base al dettato dell'Art. 5 delle Norme Regolamentari del C.R.L. 

 

 

Vicepresidente 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne assume tutte le prerogative in caso di Sua indisponibilità.  Il Vicepresidente, insieme con il Presidente, è componente di diritto del Comitato Regionale in base al dettato dell'Art. 5 delle Norme Regolamentari del C.R.L. 

 

Art. 35 Segretario / Cassiere 

Il Segretario ha titolo di firma in atti amministrativi di ogni tipo, ovvero in caso di comunicazioni in attuazione di ricevute disposizioni di cui deve essere resa specifica menzione. 

Provvede ad approvvigionare il materiale di cancelleria necessario al funzionamento della Sezione.  Cura la stesura dei Procedimenti verbali nelle riunioni del Consiglio e delle Assemblee firmandoli congiuntamente a chi le ha presiedute. 

Tiene aggiornati tutti l libri Sociali di cui a Capo 3° 

Nella Sua veste di Cassiere è responsabile della tenuta del Libro giornale nonché della conservazione di tutta la relativa documentazione. Di ciò risponde al Sindaco. 

Può essere delegato alla firma sull'eventuale conto corrente bancario o postale.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 36 Efficacia obbligatoria 

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i Soci A.R.I. aderenti alla Sezione dalla data di approvazione da parte del C.R.L. 

Per quanta non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I., al suo Regolamento Applicativo ed al Regolamento del C.R.L. 

Del presente regolamento deve essere resa disponibile copia a tutti i Soci dell'Associazione aderenti alla Sezione. 

 

Art. 37 Sanzioni disciplinari 

Coloro che fossero imputabili di gravi colpe avverso la Sezione o l'Associazione possono essere deferiti dal Direttivo di Sezione, mediante apposita delibera, al Consiglio di Presidenza del C.R.L. il quale, dopo avere accertato la fondatezza dei fatti contestati, e se del caso, ascoltato gli interessati, può promuovere, presso il Consiglio Nazionale, il procedimento di esclusione, oppure di sospensione, giusto il Disposto Statutario Art. 12 e 13. 

 

Art. 38 Scioglimento della Sezione 

Una Sezione si considera sciolta quando i Soci aderente, non raggiungono il numero di quindici.  Il Direttivo della Sezione chiederà al Consiglio di Presidenza del C.R.L. la nomina di un Commissario liquidatore e rassegnerà le dimissioni. 

Il Commissario curerà le formalità di scioglimento. 

Parimenti si comporterà il Consiglio qualora venga deciso lo scioglimento, mediante apposito Referendum, come previsto all'Art. 27. 

In caso di gravi manchevolezze della maggioranza dei soci, nonché del direttivo, lo scioglimento può avvenire di Ufficio da parte del C. R. L. 

In tale caso il C.R.L. stesso dimissionerà gli Amministratori e nominerà un Commissario liquidatore.  All'atto dello scioglimento tutti i beni, di qualsiasi tipo, in possesso della Sezione passano in proprietà alla Sede Centrale. 

Secondo le norme Regolamentari, Art. 15 comma 2, il C.R.L. deve curarne il trasferimento.  È esclusa qualsiasi divisione dei beni fra i soci A.R.I. già aderenti alla disciolta Sezione, ovvero ogni devoluzione a favore di terzi.

 

 

 

 

Viene riportato a seguito il testo dell'Art. 10 del Regolamento del C.R.L. di cui si fa menzione all'Art. 16 

 

10) Le Sezioni 

In base all'Art. 50 dello Statuto Sociale, tutti i Soci ARI, che risiedano sul territorio Nazionale, debbono fare parte di una Sezione della Regione in cui hanno abituale domicilio. 

Sarà cura delle Sezioni provvedere ad inviare alla Segreteria del C.R.L. i procedimenti verbali delle loro assemblee. 

La rappresentanza, nonché ogni responsabilità, è prerogativa esclusiva dei Presidenti di Sezione ovvero dei loro Vice in caso di impedimento. Tale prerogativa non è delegabile. Ne consegue che ogni rapporto formale con i Soci, con le altre Sezioni, con la Regione, con la Sede Centrale o con l'esterno può essere tenuto solo ed esclusivamente dagli aventi a ciò titolo. 

Ogni comunicazione o missiva deve quindi recare la firma del Presidente, del Vicepresidente oppure del Segretario in caso di atti amministrativi o di comunicazioni in attuazione di ricevute disposizioni di cui deve essere resa specifica menzione. 

In base alle Norme Regolamentari Nazionali e Regionali è facoltà delle Sezioni nominare coordinatori per attività specialistiche. 

Costoro hanno ad essere considerati quali coadiutori od esperti a supporto delle Presidenze cui, di loro iniziativa od a richiesta, avanzeranno proposte circa l'attività di loro pertinenza. 

E' esclusa ogni Loro decisionalità o diretto rapporto formale a nome dell'ARI con l'esterno, con i Soci, o gruppi di essi, nonché ogni concertazione formale con i loro omologhi di altre Sezioni mediante epistole od attraverso incontri. 

Nel caso i Coordinatori ritengano opportuno inviare comunicazioni ovvero organizzare incontri o riunioni, a qualsiasi livello, deve essere loro cura avanzare specifica richiesta ai loro Presidenti che, se d'accordo, provvederanno a quanto necessario. 

 

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Il presente Regolamento di Sezione è stato approvato all’unanimità dei presenti all’Assemblea Straordinaria della Sezione A.R.I. di La Spezia del 27 febbraio 1998 ed entrerà  in vigore non appena approvato  e ratificato dall'Assemblea del Comitato Regionale della Liguria. 

 

 

Approvato e ratificato al punto 1 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria del C. R. L. del 14 febbraio 1999. 

Il Segretario del C.R.L. (Francesco Cento I1IOF).

 

 

 

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