Radioamatori
Chi sono i radioamatori?
L’attività di radioamatore è disciplinata dal Capo VII del “ Codice delle Comunicazioni elettroniche” emanato con Decreto Legislativo nr. 259 del 1 agosto 2003, aggiornato al 26/10/2015 e successiva modifica con decreto del 1° Marzo 2021
La definizione del servizio contenuta nell’art. 134, comma 1, è la seguente: “l’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, elusivamente su mezzo radioelettrico nelle bande riservate ai radioamatori anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica”
Come si diventa radioamatore?
Devi ottenere la patente da radioamatore.
Per conseguire la patente da radioamatore, in Liguria, occorre sostenere un esame che si svolge presso l'Ispettorato territoriale Liguria con sede in Via Saporiti 7, Genova.
La prove d’esame è scritta e consiste in 60 domande quiz a risposta multipla sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui all'allegato D al D.M. 11/2/2003; per superare la prova occorre rispondere correttamente a 36 domande (sono quindi ammessi al massimo 24 errori).
Gli esami, di norma, si svolgono due volte all’anno (sessione primaverile e sessione autunnale).
La domanda di ammissione agli esami, deve pervenire all’Ispettorato Territoriale competente, in base alla residenza del candidato, entro il 30 aprile per poter sostenere l’esame nella sessione primaverile e entro il 30 settembre per poter sostenere l’esame nella sessione autunnale.
In evidenza:
Nuova piattaforma web per la gestione dei servizi radioamatoriali
Dal 15 giugno 2023 il Ministero ha attivato il servizio on line per la richiesta dei nominativi radioamatoriali.
Da tale data, la richiesta per ottenere il nominativo identificativo per l’attività radioamatoriale dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma radioamatori al link:
https://appradioamatori.invitalia.it
Dal 1° al 14 giugno 2023 eventuali domande di rilascio trasmesse tramite la precedente procedura (invio del modulo via e.mail all’indirizzo dgat[dot]radioamatori[at]mise[dot]gov[dot]it ) non saranno accolte.
Cos’è
Tramite il servizio online sarà possibile ottenere il nominativo identificativo per l’attività radioamatoriale.
Sarà inoltre possibile richiedere il rilascio dei nominativi speciali per manifestazioni radiantistiche e per contest internazionali, da parte di radioamatori e associazioni radioamatoriali che intendono partecipare a tali eventi. La domanda in bollo per il acquisire un nominativo speciale temporaneo per manifestazioni di natura radiantistica e per contest internazionali va presentata con almeno trenta giorni di anticipo dalla data di inizio della relativa manifestazione o contest.
Tale servizio è volto a fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi. Il servizio verrà progressivamente esteso a tutte le altre attività amministrative del settore (certificati HAREC, patenti radioamatoriali, autorizzazioni generali).
Il servizio online dedicato ai servizi radioamatoriali rientra nel generale processo di informatizzazione interno, in corso di implementazione, con il supporto operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.A. (INVITALIA).
La Domanda
L’utente potrà accedere alla piattaforma informatica tramite identità digitale (SPID, CIE e CNS) e conseguentemente compilare la richiesta utilizzando le funzionalità consentite dal sistema.
Per la presentazione della domanda l’interessato dovrà caricare sulla piattaforma, tramite file, copia di un documento in corso di validità e copia della patente radioamatoriale. Per le associazioni radioamatoriali occorre inoltre allegare lo Statuto.
Per la domanda è dovuta l’imposta di bollo di 16,00 euro, assolta in modo virtuale.
Se l’associazione prevede una struttura organizzata per articolazioni locali la domanda può essere presentata anche dalle singole articolazioni, se lo Statuto non prevede articolazioni locali la domanda dovrà essere presentata dalla sede legale.
Per i nominativi speciali (manifestazioni radiantistiche e contest) occorre allegare anche copia del titolo autorizzativo della stazione radioamatoriale in corso di validità.
All’esito positivo del procedimento informatizzato l’interessato riceverà il nominativo di stazione o il nominativo speciale (per le manifestazioni radiantistiche e per i contest) alla casella di posta elettronica indicata nella richiesta.
Il nominativo di stazione radioamatoriale, assegnato dal Ministero, deve essere acquisito dal radioamatore che ha conseguito la patente di operatore radioamatoriale prima di inviare la dichiarazione per l’autorizzazione all’impianto ed esercizio di una stazione radio
Informazioni e chiarimenti
Per avere istruzioni sulle funzionalità della piattaforma è possibile consultare il manuale utente;
Per specifiche questioni tecniche è possibile inviare una e.mail all’indirizzo info[dot]radioamatori[at]mise[dot]gov[dot]it (la casella e.mail sarà attiva dal 15 giugno 2023);
Per questioni inerenti il singolo procedimento è necessario contattare l’Ispettorato Territoriale della Regione di residenza https://ispettorati.mise.gov.it
Come pagare il Canone annuale?
Le autorizzazioni generali sono soggette al pagamento di un contributo annuale di € 5,00; tale contributo deve essere pagato entro il 31 gennaio di ogni anno:
Tipo di pagamento:
Bonifico IBAN: IT44P0760101400000025971169
Bollettino Postale Numero C/C: 25971169
Intestato a: Tesoreria prov. le dello Stato - Sezione di Genova
Causale: Attività Radioamatori, CB - Anno ……… - Capo XVIII Cap. 2659/06
E’ consentito il pagamento dei contributi fino al 30 giugno di ciascun anno, con l’applicazione di una maggiorazione del 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese di ritardo.
Come contattare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ispettorato territoriale Liguria
Direzione: Genova
via G.M. Saporiti, 7 - 16134
Dirigente: Ing. Michelangelo NICOLOSI
segreteria Dirigente: 010 2488501
fax : 010 2488509 (valido per tutti gli uffici)
e-mail : it[dot]liguria[at]mise[dot]gov[dot]it
PEC : dgscerp[dot]div15[dot]isplgr[at]pec[dot]mise[dot]gov[dot]it
ATTENZIONE: i file allegati alle istanze presentate all'ufficio tramite posta elettronica o PEC verranno accettati solo se in formato pdf. I documenti presentati in ogni altro formato verranno scartati e dovranno essere ripresentati.
Orario di sportello:
martedì dalle 10.30 alle 13.30
giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Come raggiungerlo in auto:
- Uscendo al casello di Genova Ovest, e percorrendo in direzione levante (centro città) via Cantore, via Milano, via Buozzi, via S. Benedetto, via Andrea Doria, P.za Acquaverde (Stazione Principe), Sal. Provvidenza, via S. Ugo, Via Almeria, C.so Ugo Bassi, via Napoli fino all'incrocio con via Saporiti;
In treno e autobus:
- Dalla stazione Genova Brignole, poi linea 39 o 40 - fermata via Bassano.
- Dalla stazione di Genova Principe, poi linea 35 o 36 e poi linea 39 o 40, come sopra.
- Con il bus della linea n. 35 (anche barrato), le fermate di via Napoli, prossime a via Saporiti o via A. Spinola, distano circa 400 metri dalla sede dell'Ispettorato.
Problemi di antenna con il condominio?
Modulo comunicazione all'Amministratore di installazione antenna.
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Art. 232. Limitazioni legali
1. Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
2. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
5. Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radio elettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'Autorità giudiziaria.
Nel caso di installazione di antenna centralizzata comune a tutti i condomini, già preesistente, le delibere che riguardano la manutenzione, riparazione e sostituzione dell'antenna possono essere approvate a maggioranza semplice. Chi non è d'accordo, non può sottrarsi alla spesa.
Inoltre l'assemblea non può vietare l'installazione di antenne ai singoli condomini o imporre la rimozione di quelle esistenti con la scusa che esiste già una antenna centralizzata se non sussistono ragioni valide come un potenziale pericolo o rischio di danneggiamento delle strutture dell'immobile o l'alterazione del decoro architettonico. Una delibera assembleare che vieti l'installazione dell'antenna sarebbe nulla e può essere impugnata in ogni momento anche dopo il termine dei 30 giorni stabilito dall'art. 1137 c.3 del codice civile.
Nel caso non esista l'antenna centralizzata, invece l'assemblea non può obbligare i condomini ad installarne una o a partecipare alle spese di installazione in quanto è soggetta ad utilizzazione separata.
Le spese relative all'antenna, vanno divise in parti uguali e non in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo il caso di un regolamento di condominio che disponga diversamente, perché l'utilizzo dell'antenna è uguale per ciascun condomino.
Posso conoscere la normativa sul diritto di antenna?
E' disponibile un'ampia raccolta sulla normativa del diritto di antenna.
Come faccio a iscrivermi all' ARI
Come iscriversi all’ARI
L'iscrizione all'A.R.I. avviene per il tramite delle Sezioni a cui ogni aspirante socio è invitato a rivolgersi anche per ogni informazione relativa all'attività radiantistica. Non è necessario essere radioamatore per iscriversi e ricevere Radio Rivista.
Per contattare la sezione ARI della Spezia
La Segreteria Generale A.R.I. - Via Scarlatti 31 - 20124 Milano (tel. 02 - 6692192) è comunque sempre a disposizione degli aspiranti soci per qualsiasi tipo di notizia sull'argomento. Essa potrà inoltre facilitare la presentazione di aspiranti a quelle Sezioni per le quali essi dovessero segnalare difficoltà nell'entrare in contatto.
Posso avere un aiuto per preparami all'esame?
Certamente qui sotto troverai della presentazione in PowerPoint molto utili per la tua preparazione.
Storia dei radioamatori italiani